Regolazione della morosità

Regolazione della morosità

 Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30)   
a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatti salvi i seguenti casi:
        1) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
        2) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa."
   c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora
   d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento entro 20 gg solari dalla scadenza della bolletta/rata e con le modalità previste.
 
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
   a) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
   b)  qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione:
1) entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
2) contestualmente al pagamento della prima rata del piano di rateizzazione;
3) inviando l'adesione al piano di rateizzazione e la copia del pagamento della prima rata a mezzo posta, pec ovvero fax."
   d)  qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.
 
Il gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.

 

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata da ABC Napoli all’utente finale moroso, decorsi venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

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